TARI 2023: ECCO CHE COSA DEVI SAPERE

E’ proprio questo il periodo dell’anno in cui diversi Comuni italiani si trovano a dover deliberare in
merito alle scadenze entro cui i contribuenti saranno tenuti a versare le temute e, spesso, sempre
più sostanziose rate della tassa sui rifiuti (TARI).
Cerchiamo, dunque, di fare un po’ di chiarezza per comprendere e memorizzare le informazioni
fondamentali, soprattutto nel caso in cui stiamo decidendo di acquistare casa, ma anche, più
semplicemente, se intendiamo concludere un contratto di locazione o di comodato.
Perché è importante essere informati? La prima ragione – anche se sembrerà banale -, risiede nel
fatto che la TARI è una tassa che interessa la quasi totalità dei cittadini, nonostante si tratti di una
tassa disposta ed applicata a livello comunale, pertanto, comprenderne le dinamiche è
estremamente importante se non si vuole rischiare di incorrere in sgradite sorprese future.
La prima e fondamentale nozione che il nuovo proprietario (o conduttore o comodatario) deve
sempre ricordare è la seguente: il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione
dell’immobile. In altre parole, semplificando il concetto: colui che materialmente occupa un
immobile (non importa se sia la prima casa o meno) e, pertanto, colui che potenzialmente produrrà
il rifiuto, è tenuto a versare la tassa sui rifiuti.

Nessun problema nel caso in cui io sia proprietario di un immobile nel quale risiedo: naturalmente
ricadrà su di me l’onere – o meglio, l’obbligo – di versare la tassa, la quale verrà commisurata a
seconda di quanti siano gli effettivi occupanti dell’immobile stesso (minori compresi).
Abbastanza semplice anche il caso di immobile concesso in locazione o in comodato: saranno
rispettivamente il conduttore o il comodatario (e non il proprietario) a dover versare la tassa sui
rifiuti.
E nel caso in cui io sia proprietario di un immobile, ma non lo occupi materialmente, anche per gran
parte dell’anno, perché risiedo da un’altra parte? Ebbene, dal momento che l’immobile è in mio
possesso e può, quindi, essere verosimilmente occupato da me, sarò sempre io a dover versare la
tassa al Comune,
anche se risiedo da un’altra parte e anche se – volendo estremizzare – di fatto
accade che anche per un intero anno io non lo occupi. Più complicato, invece, in questo caso, il
discorso relativo alla commisurazione della tassa: normalmente il Comune applica, con una clausola
ad hoc contenuta nel Regolamento sulla TARI, quella che viene chiamata in gergo giuridico una
fictio iuris”, determinando il numero degli occupanti (di solito due) che verosimilmente
occuperanno l’immobile.
Da quanto detto sinora, possiamo facilmente ricavare il principio fondante che governa questo
istituto, ossia il principio sancito dall’Unione Europea del “chi inquina paga”.
Ma attenzione, al di là dei principi, a livello puramente pratico, il proprietario (o conduttore o
comodatario) è bene che si preoccupi di comunicare tempestivamente agli Uffici Comunali,
compilando la modulistica che normalmente è disponibile sul sito istituzionale nella sezione riservata
al contribuente, eventuali variazioni o cessazioni dell’intestatario della TARI, poiché in alcuni casi le
variazioni non vengono recepite automaticamente dall’Ufficio Tributi del Comune.
Questo aspetto, che come detto è puramente pratico, si rivela molto importante, sia per evitare di
ricevere avvisi di pagamenti non più dovuti, ad esempio nel caso in cui il conduttore abbia cambiato
casa (e il domicilio non coincida con la residenza), sia per evitare di ricevere sgraditi accertamenti (e
quindi, potenziali sanzioni) per omessa dichiarazione di immobili soggetti a TARI.

Da ultimo, vale la pena ricordare che ciascun Comune ha il potere di stabilire eventuali riduzioni o
esenzioni dal pagamento della TARI. Queste ultime, di norma, si basano sul principio dell’
inabitabilità” dell’immobile, pertanto potrebbe essere previsto che la tassa non sia dovuta qualora
venga accertato che l’immobile sia privo di arredi e di utenze, che lo rendano, appunto, non
abitabile. Le riduzioni, invece, potrebbero essere previste, ad esempio, qualora il proprietario di un
immobile abitabile ma non residente nel predetto immobile, figuri come unico componente del
proprio stato di famiglia
e presenti la relativa autocertificazione al Comune.
In conclusione, ben fissati i principi brevemente argomentati, nel momento in cui si intende
procedere all’acquisto o alla locazione o comodato di un immobile, potrebbe rivelarsi molto utile,
oltre che procedere tempestivamente alle comunicazioni sopra citate, dare una veloce lettura del
Regolamento TARI del Comune presso cui è situato l’immobile. In alternativa, il consiglio è quello di
contattare preventivamente l’Ufficio Tributi e chiedere informazioni, magari rivolgendosi
all’apposito numero verde che dal 1° gennaio di quest’anno ogni Comune dovrebbe avere attivato.

Nadia Giorgi, Giurista d’impresa, laureata all’Università degli Studi di Pavia in Giurisprudenza, è specializzata nelle esecuzioni immobiliari.